Studio Legale
Lo studio
Chi si rivolge all’avvocato pretende che egli sia completamente dedicato alle problematiche a lui sottoposte. Per questo, l’Avvocato Marco Grasselli di Padova dedica la massima attenzione al cliente al quale viene offerta l’assistenza personale dell’avvocato, senza intermediazione alcuna. L’appuntamento viene concesso in breve tempo, compatibilmente all’attività dello Studio Legale, e il primo colloquio è sempre gratuito, quando è esplorativo e non porta a soluzione alcuna ma serve solo a comprendere la problematica del cliente. Quando, invece, il cliente richiede un parere, un consiglio legale, allora verrà fornito un preventivo che consentirà al cliente di prendere una decisione in merito.
La famiglia Grasselli conta avvocati da generazioni: l’Avvocato Giuseppe Grasselli, l’Avvocato Giovanni Grasselli, l’Avvocato Giorgio Grasselli e, infine, l’Avvocato Marco Grasselli. L‘Avvocato Grasselli, grazie all’affiliazione con FJP con studi in Milano e Amsterdam, e la collaborazione con lo Studio Ascheri-Nelson (UK) dispone di una vasta organizzazione di consulenti in Italia ed all’estero che permette l’assistenza, la consulenza e la rappresentanza processuale dei clienti su tutto il territorio italiano e nella Comunità Europea.
L’Avvocato ha esperienza nella negoziazione e nella mediazione, in quanto membro del Direttivo del Comitato Avvocati per la Negoziazione di Padova. Questo comporta la conoscenza delle tecniche di negoziazione e mediazione che vengono costantemente applicate in caso di trattativa con la controparte. Lo Studio Legale, infatti, predilige le risoluzioni stragiudiziali ottenute con le cosiddette ADR (Alternative Dispute Resolution) ovvero le procedure alternative alla procedura Giudiziale, come la Mediazione, la Negoziazione e l’Arbitrato. Queste procedure sono, senz’altro, più snelle, veloci e meno costose. Altro importante settore è quello del recupero crediti per le aziende, settore strategico per l’attività di impresa. Anche in questo caso, l’Avvocato Marco Grasselli fornisce il Cliente di uno schema integrato dei crediti in fase di recupero e aggiorna costantemente l’impresa sui progressi ottenuti, osservando particolarmente il rapporto tra costi e crediti recuperati di modo da salvaguardare l’utile d’impresa.
Per le persone giuridiche, l’Avvocato Grasselli si reca di persona in azienda di modo da interfacciarsi con tutte le figure e le mansioni presenti in loco.
Lo studio
ATTIVITA’
DIRITTO CIVILE E DIRITTO COMMERCIALE
L’Avvocato Marco Grasselli ha maturato esperienze significative nell’ambito delle procedure concorsuali e, in generale, del diritto commerciale, nella contrattualistica aziendale, e il diritto d’autore.
Essere il consulente di un’azienda non è compito facile. L’imprenditore ha specifiche esigenze che a volte collidono con i pareri legali dell’Avvocato. Per questo è molto importante che l’Avvocato conosca bene la realtà aziendale delle società che segue e le viva il più vicino possibile.
L’Avvocato Marco Grasselli ha l’abitudine di recarsi in azienda anziché ricevere l’imprenditore in studio, e ciò per due ordini di motivi: 1) l’imprenditore perderà solo un’ora del suo tempo per affrontare varie tematiche 2) è facile che, per la soluzione di una problematica, sia necessario consultare tutti i responsabili i quali facilmente possono essere raggiunti. Soprattutto quando si affrontano problematiche relative al servizio di recupero crediti
L’Avvocato Marco Grasselli ha esperienza nella negoziazione e nella mediazione e, per questo, interagisce con le parti coinvolte seguendo precise tecniche di approccio.
Vengono fornite le possibilità di contratti di consulenza che comprendano le visite aziendali, l’attività stragiudiziale, la contrattualistica e, soprattutto, il costante contatto con l’avvocato.
L’Avvocato segue le imprese anche nella realizzazione di impianti fotovoltaici e di energie rinnovabili, traghettando il cliente dal reperimento del luogo agli accordi con la proprietà, i relativi contratti di compravendita o di diritto di superficie, i contatti con i fornitori fino alla completa realizzazione dell’impianto.
SEPARAZIONI E DIVORZI
La crisi della coppia unita in rapporto coniugale può portare a decisioni drastiche, come la separazione ed il divorzio.
Tutto ciò comporta per i coniugi intraprendere una strada che può necessitare dell’intervento del Tribunale.
Non sempre, infatti, è necessario rivolgersi al Tribunale per la pratica di separazione e/o divorzio perché l’ordinamento consente ai coniugi di rivolgersi all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza e sottoscrivere un accordo di separazione o divorzio con l’assistenza facoltativa dell’Avvocato.
Ma non tutti possono separarsi o divorziare in Comune poiché devono esserci le seguenti condizioni: 1) matrimonio celebrato in forma civile o religiosa concordataria; 2) uno dei due coniugi è residente in Comune; 3) non ci sono figli minori, o maggiorenni portatori di handicap grave, figli economicamente non autosufficienti.
La separazione ed il divorzio in Tribunale, invece, possono assumere due aspetti: separazione/divorzio consensuale (congiunto o disgiunto), oppure giudiziale.
La separazione/divorzio consensuale consiste in un accordo che i coniugi chiedono al Tribunale di omologare e rendere, quindi, effettivo.
E’ importante, quindi, che i coniugi vengano accompagnati in questo delicato percorso che deve essere ben illustrato e compreso dai clienti: infatti, è possibile che entrambi i coniugi si rivolgano allo stesso avvocato per una separazione/divorzio consensuale e congiunta e ciò si verifica quando il contrasto tra i due non sia così importante da comprometterne le decisioni relative alla fine del matrimonio. L’Avvocato, in questi casi, avverte sempre il cliente che, nel caso in cui uno dei due decida di rivolgersi ad altro legale, dovrà rimettere il mandato nei confronti di entrambi in quanto, al contrario, sarebbe deontologicamente illegittimo.
La separazione ed il divorzio giudiziale implicano, invece, l’intervento del Tribunale nelle decisioni di fine matrimonio, soprattutto riguardo al mantenimento e collocazione dei figli (quando minori e non autosufficienti) e all’eventuale mantenimento del coniuge non autosufficiente.
DIRITTO DELLE SUCCESSIONI
La dipartita del congiunto è sempre un momento difficile e doloroso che non manca, però, di aspetti pratici di non poco conto.
Alla morte di una persona si apre la successione ovvero il patrimonio del defunto è destinato a succedere a coloro che potrebbero essere gli eredi. E l’eredità può essere devoluta per legge o per testamento. Se il defunto aveva fatto testamento, l’eredità si devolve a coloro che sono indicati nel testamento stesso. Se il defunto non aveva fatto testamento, l’eredità si devolve a coloro che sono indicati dalla legge in un ordine prestabilito.
Chi è chiamato ad ereditare non acquisisce immediatamente la massa ereditaria: egli può, infatti, accettare l’eredità o rinunciare all’eredità stessa. Può accettare anche di fatto, cioè comportarsi da erede e si parlerà di accettazione tacita.
La legge pone dei limiti alla liberta di disporre del proprio patrimonio soprattutto quando si tratta di atti di liberalità, ovvero le donazioni. Un conto è vendere un bene di proprietà, scambiando il bene con una somma di denaro senza, pertanto, modificare il proprio assetto patrimoniale, un conto è donare un proprio bene causando una diminuzione del patrimonio.
L’Avvocato, in questi casi, ha il compito di assistere l’erede nelle decisioni riguardanti l’asse ereditario. Quest’ultimo non sempre è costituito da attività ma può essere anche costituto da passività tali che rendano necessaria la rinuncia dell’eredità o un’accettazione con beneficio di inventario.
DIRITTO BANCARIO
Lo studio si è occupato, e si occupa tutt’ora, delle problematiche relative alle problematiche dei conti correnti (usura, anatocismo) e alla nullità delle fideiussioni omnibus in relazione alla violazione di normative antitrust. Il cliente è sempre informato della realtà giurisprudenziale del momento.
Nel 2003, infatti, l’Associazione Bancaria Italiana (o ABI) ha redatto uno schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, utilizzato dalla quasi totalità degli istituti di credito.
Tale schema è stato oggetto di istruttoria in collaborazione con AGCM dall’Autorità di Vigilanza bancaria che, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (doc. 01: copia Parere Banca d’Italia), stabilì che gli articoli 2, 6 e 8 del testo A.B.I. per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenessero disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
La prima clausola considerata dal Parere di Banca d’Italia, detta “clausola della reviviscenza” prevede che «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; la seconda detta “di sopravvivenza” dispone che «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; e infine secondo la terza «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato».
Nonostante il Parere dell’Autorità di Vigilanza, gli istituti di credito hanno continuato a predisporre i testi delle fideiussioni sulla base dell’intesa dichiarata lesiva della concorrenza.
La recentissima sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 30 dicembre 2021 n. 41994, si è pronunciata a favore della nullità parziale del contratto, e quindi nullità limitata alle singole clausole n. 2, 6 e 8 del contratto stesso. In particolare, la Cassazione ha affermato che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994)
COMPLIANCE GDPR
Lo studio si offre alle imprese, sia pubbliche che private, l’assistenza alla verifica della corrispondenza dell’assetto dell’azienda alle disposizioni previste da Regolamento Europeo sul trattamento dei dati, offrendo, altresì, la possibilità di intervento in correzione, ove necessitasse.
Si deve tenere presente che recente GDPR non parla mai di privacy ma solo di trattamento dei dati. Infatti, le due cose devono essere tenute distinte: la privacy, di derivazione statunitense, è il diritto alla riservatezza, mentre il diritto alla tutela del dato personale è il diritto di autorizzare o meno qualsiasi soggetto alla diffusione/lavorazione dei dati dell’individuo stesso. Mentre il dato personale è “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale […]”. I dati personali sono, dunque, “qualsiasi informazione” che riguarda una persona individuata o che può essere individuata attraverso informazioni aggiuntive, come i dati che possono fornire informazioni sulle caratteristiche della persona, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, la sua situazione economica, ecc.. Mentre il “trattamento” è “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”(art. 4, n. 2, del GDPR 679/2016);
Il trattamento si ha tutte le volte in cui viene posta in essere, in modo manuale o automatizzato, una delle attività descritte nell’articolo, il quale fornisce un esempio solo indicativo e, pertanto, qualsiasi attività che abbia ad oggetto i dati personali viene definita “trattamento”.